La nostra Delegazione Aci di Castel San Giorgio assiste i disabili in ogni loro esigenza nel campo automobilistico.
Presso i nostri uffici è possibile:
richiedere informazioni aggiornate sulla normativa vigente
fare richiesta dell’esenzione bollo auto per disabilità
trasformare o adattare il veicolo per disabili
richiedere o rinnovare il contrassegno speciale di circolazione
ottenere il duplicato della patente speciale
richiedere il permesso provvisorio di guida
effettuare il trasferimento di proprietà in esenzione d’imposta
associarsi al soccorso stradale gratuito
avere una consulenza legale gratuita
La materia è piuttosto complessa ed il nostro personale è specializzato nella normativa sulle agevolazioni destinate ai soggetti portatori di handicap. Districarsi nella materia è complicato e recandoti presso il nostro ufficio potrai ottenere sempre personale preparato che ti assisterà con professionalità in ogni tua richiesta nel campo delle agevolazioni per disabili nel settore auto.
Per richiedere delle informazioni è sempre consigliato presentarsi presso i nostri uffici muniti di certificati medici attestanti l’invalidità. É altresì possibile effettuare una richiesta di parere on-line sulla documentazione medica, compilando il form di richiesta ed allegando la documentazione medica.
Le agevolazioni previste nel settore auto sono:
IVA al 4% invece che al 22%.
Spetta per l’acquisto in un veicolo nuovo o usato, avente cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli alimentati a gasolio. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati dal disabile o da persona cui il disabile è fiscalmente a carico e si applica senza limiti di valore per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio prima del quadriennio solo il primo veicolo è stato cancellato dal PRA per demolizione o furto. Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”, cioè preveda l’acquisto/riscatto del bene da parte del disabile alla conclusione del finanziamento.
detrazione irpef del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef.
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19 % del costo sostenuto e si calcola su una spesa massima di 18.075,99 €. Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Oltre per le spese di acquisto, questa agevolazione è concessa anche per le spese di manutenzione del veicolo sostenute entro 4 anni. Sono escluse le spese di gestione e l’ordinaria manutenzione.
esenzione dal bollo auto
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel). L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. Per fruire dell’esenzione il disabile deve presentare apposita richiesta presso la nostra Delegazione Aci di Roma entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento della tassa automobilistica. La regione Lazio accoglie o ricusa la richiesta inviando comunicazione al domicilio del disabile entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di richiesta accolta essa rimane valida anche per gli anni successivi, mentre se è ricusata al disabile viene concessa possibilità di ricorso per rianalisi della domanda, ovvero di pagare il bollo entro 30 giorni dalla ricezione della lettera che non accoglie la richiesta, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento.
esenzione IPT Imposta provinciale di Trascrizione
È possibile essere esentati dal pagamento dell’IPT dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà e delle immatricolazioni di veicolo nuovi con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel). L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Provincia. Per questa agevolazione non esiste un limite temporale per chiederla nuovamente, è una tantum. Ciò significa che per riottenerla il disabile non deve, al momento del riacquisto, essere intestatario di altro veicolo sul quale questa agevolazione è stata già concessa, questo sia che il primo veicolo sia stato acquistato da pochi mesi, sia che sia stato acquistato da molti anni (anche 10 o piu anni).
In merito all’IVA agevolata essa può essere richiesta solamente su veicoli nuovi, o usati che possono essere fatturati con IVA al 22% (km0-demo-aziendali). Non vi rientrano quindi tutti quei veicoli usati che il concessionario acquista dal privato, sui quali vige il regime dell’IVA al margine. Nelle agevolazioni rientrano le autovetture, autoveicoli trasporto promiscuo, autocaravan e motocarrozzette, non vi rientrano ne i normali motoveicoli ne gli autocarri.
Categorie di disabili
A titolo meramente esemplificativo le categorie di disabili cui è concesso accedere alle agevolazioni previste nel settore auto sono quelle che comportano:
Grave Limitazione della deambulazione
Handicap motorio. Sono i disabili affetti da un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. In particolare sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Non è necessario adattare il veicolo o essere titolari di indennità di accompagnamento.
Ridotte o impedite capacità motorie
Handicap motorio. Sono i disabili affetti da una patologia che non è gravemente invaliditante come la precedente, ma che comporta una riduzione motoria od un impedimento motorio permanente e spesso titolari di patente di guida speciale. Per questa categoria di disabilità ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni è necessario adattare il veicolo. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità. Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).
Disabilità mentale
Handicap non motorio. E’ necessario che il disabile sia affetto da una patologia così grave da venir concessa l’indennità di accompagnamento. La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).
Disabilità sensoriale
Handicap non motorio. L’unica particolarità di questa categoria di disabili è che loro non è concessa l’esenzione IPT. Non è richiesto ne l’adattamento del veicolo ne l’indennità di accompagno.
Documentazione richiesta:
Grave limitazione della deambulazione.
Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
Ridotte o impedite capacità motorie.
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi più agevolmente.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione
del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:
pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
sportello scorrevole
altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento
Per ulteriori info visita la pagina dedicata ai codici delle patenti di guida speciali.
Disabilità mentale.
É richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica ed il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta.
Se non si è possesso di tale certificato è comunque possibile provare in altri modi di percepire l’indennità, a titolo esemplificavo una fotocopia dell’estratto conto bancario sul quale appaia l’accredito della pensione di accompagnamento.
Come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può esser prodotta per usufruire delle agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla commissione medica presso l’asl.
Disabile sensoriale.
Per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione.
Esenzione bollo auto per disabilità
Ti ricordiamo che grazie all’apposita sezione del sito è possibile effettuare la richiesta di esenzione bollo on-line.
Vieni a trovarci, siamo a Castel San Giorgio (SA) in via Giliberto Petti, 21. Chiamaci allo 0815161747 oppure compila l’apposito form di richiesta.