Esportazione
Se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre prima effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.
La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione.
Il vincolo si applica solo dopo la scadenza del termine per la sottoposizione a revisione del veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione (es.: dopo 4 anni dall’immatricolazione di una autovettura).
Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione tramite il nostro Studio di Consulenza Automobilistica.
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
Limiti alla radiazione per esportazione
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “Cessazione della circolazione per esportazione”.
Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.
In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.
Chi può richiedere l’esportazione
La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
Se la richiesta non viene firmata davanti all’impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento di colui che la firma.
Per ulteriori informazioni vieni a trovarci, siamo a Castel San Giorgio (SA) in via Giliberto Petti, 21. Chiamaci allo 0815161747 oppure compila l’apposito form di richiesta.