Richieste di rimborso
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario).
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all’evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all’anno tributario di riferimento.
All’istanza di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento:
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
- fotocopia della carta di circolazione.
in caso di pagamento in eccesso:
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di versamento non dovuto:
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
ATTENZIONE: non si può procedere al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.