Categoria: Pratiche

duplicato carta di circolazione per smarrimento / deterioramento

L’intestatario della Carta di Circolazione deve, entro 48 ore dallo smarrimento o furto o distruzione, fare denuncia presso gli organi di Polizia, i quali rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di circolazione.
La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.

Se invece i dati sulla Carta risultassero poco leggibili allora l’intestatario può richiederne un duplicato per deterioramento.


Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione è fatto obbligo al denunciante di distruggerla.

Una volta resa la denuncia, l’autorità di Polizia comunicherà all’interessato se riceverà il duplicato direttamene a casa, a cura dell’Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure se dovrà recarsi presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.

SE LA DUPLICAZIONE È TECNICAMENTE POSSIBILE l’Ufficio Centrale Operativo provvede a predisporre il duplicato della Carta di Circolazione e ad inviarlo direttamente a casa dell’utente; il pagamento in contrassegno è di poco inferiore ai 20 euro.

Se entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve telefonare al numero verde 800.232323.

SE LA DUPLICAZIONE NON È TECNICAMENTE POSSIBILE l’utente può rivolgersi presso di noi per chiedere il duplicato della Carta di Circolazione. Il costo finale sarà maggiorato dall’imposta di bollo e dai diritti di agenzia.

Pratiche automobilistiche


30/04/2020
Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, come modificati dall’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) recanti disposizioni i cui
effetti incidono sulle scadenze dei documenti di circolazione, sul differimento dei termini delle operazioni tecniche e sulle attività indifferibili da rendersi in presenza presso gli UMC.

Art. 103, comma 2 – Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione
Il comma 2 dell’art. 103, della richiamata legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CdS;
alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove
periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche
Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.
Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione.
Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti alle scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.
Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.
Attività indifferibili da rendersi in presenza presso gli UMC

Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020)
Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
Visite periodiche ATP;
Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
Autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo;
Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).

Documento Unico: decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 146 del 21 aprile
2020, avvio seconda fase di attuazione della riforma.


Seconda fase di attuazione della riforma
Dal 4 maggio 2020 entreranno a regime le procedure predisposte per la gestione obbligatoria delle operazioni di minivoltura e di cessazione dalla circolazione per demolizione e per esportazione (sia verso Paesi UE sia verso Stati extraUE), il cui utilizzo è già operativo dal 17 febbraio 2020.
Dal 4 maggio 2020, pertanto, non verranno più emessi il CDPD e il certificato di radiazione e le predette procedure consentiranno esclusivamente l’emissione:
del DU non valido per la circolazione (nel caso di minivoltura);
della ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione;
del tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU e della ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per esportazione.
Sempre a decorrere dal 4 maggio 2020, le procedure per la gestione in via facoltativa delle operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, anch’esse già operative dal 17 febbraio 2020, consentiranno esclusivamente l’emissione del DU e pertanto, anche in tal caso, non sarà più rilasciato il CDPD.
L’utilizzo facoltativo delle procedure per la gestione delle operazioni da ultimo richiamate diverrà obbligatorio a partire dal 1° giugno 2020.
Inoltre, dal 4 maggio 2020 diverranno operative anche le procedure predisposte per la gestione, in via obbligatoria, delle operazioni di rilascio del duplicato del DU in caso di;
cancellazione delle intestazioni obbligatorie annotate sul DU ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.;
sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento dell’originale.
Si rammenta, infine, che le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati fino al 3 maggio 2020 mantengono la loro validità (così come quelli che continueranno ad essere emessi sino al 31 ottobre 2020, data entro la quale la totalità delle nuove procedure dovrà entrata a pieno regime), fino a quando non intervenga la necessità di espletare una nuova operazione che imponga il rilascio del DU.

25/03/2020
Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione
e di proprietà (DU) – decreto dirigenziale del Capo Dipartimento Trasporti n. 12 del 25 marzo 2020 –
Rimodulazione dei termini relativi alla prima fase di attuazione della riforma.


Novità introdotte dal DD n. 12 che entreranno in vigore a decorrere dal 30 marzo 2020:
sono anzitutto sospesi i livelli minimi di operatività richiesti agli STA (v. percentuali indicate nella “SCHEDA 3 – LE FASI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DAL 1° GENNAIO 2020” – Vs. 1.0 del 9/03/2020);
l’utilizzo obbligatorio delle nuove procedure, per la gestione delle minivolture, delle cessazioni per demolizione e delle cessazioni per esportazioni, produrrà l’emissione del DU solo a partire dal 4 maggio 2020 (e non più dal 3 aprile 2020);
l’utilizzo facoltativo delle nuove procedure, per la gestione delle immatricolazioni, delle reimmatricolazioni e dei trasferimenti di proprietà, diverrà obbligatorio a partire dal 1° giugno 2020; resta confermato, invece, che anche per detti procedimenti , nel caso di utilizzo delle nuove procedure, il DU verrà rilasciato a partire dal 4 maggio 2020.
Nell’allegato successivo tutte le operazioni dalle quali verrà emesso, già dal 4 maggio 2020, il nuovo Documento unico di circolazione (DU).

Documento unico

Dal 6 maggio 2020 entrerà in vigore l’emissione del Documento Unico di Circolazione per alcune tipologie di formalità.
In seguito, secondo una calendarizzazione specifica, tale emissione riguarderà sempre più numerose formalità fino alla data di regime prevista al 31 ottobre 2020.
Per aggiornamenti sui comunicati e sulla calendarizzazione si rimanda alla sezione NEWS pratiche auto.

Visure nominative attuali / storiche

La ricerca consente di individuare i veicoli che sono o sono stati di proprietà del soggetto per il quale è richiesta la Visura.
Esistono quindi due tipi di interrogazioni:

  1. visura nominativa attuale;
  2. visura nominativa storica.

In entrambi i casi la ricerca è effettuata tramite il codice fiscale del soggetto per il quale è richiesta la visura.