ACI Automobile Club d’Italia, con un testimonial d’eccezione, Francesco Mandelli, lancia lo spot “#MollaStoTelefono #GuardaLaStrada”, una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale contro le distrazioni alla guida legate all’uso dello smartphone che si rivolge principalmente ai giovani.
3 incidenti su 4 sono dovuti alla distrazione. Una delle cause principali di distrazione è lo smartphone. Chattare, scattare o vedere selfie e foto significa perdere da 1 a 4 secondi: un tempo infinito. Quando siamo al volante, 1 solo secondo a 50 all’ora vuol dire 15 metri di buio, di perdita totale di controllo della strada. 4 secondi sono più di 60 metri e in 60 metri può succedere di tutto.
Obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli entro 60 giorni da quando si è ottenuta la residenza in Italia, obbligo per i veicoli concessi in leasing da imprese prive di sedi in Italia di avere a bordo un documento attestante la disponibilità del veicolo e la durata.
Sono queste solo alcune delle importanti modifiche al codice della strada previste dal ddl di conversione del DECRETO SICUREZZA 2018 approvate in prima lettura al senato. Il testo approvato prevede infatti l’introduzione del divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni di circolare sul suolo italiano con veicolo avete targa estera. In caso di inottemperanza si sarà soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 712,00. E’ altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro del veicolo con trasporto e deposito presso luogo non di pubblico passaggio.
Trascorsi 180 giorni senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia e senza che il proprietario abbia fatto richiesta di foglio di via per la conduzione del veicolo oltre il confine Italiano si applica la sanzione della confisca amministrativa, ovvero il sequestro definitivo del veicolo con vendita tramite asta giudiziaria ed ìncasso dell’importo della vendita da parte dell’erario. Tale disciplina è valida sia per i veicolo di provenienza UE che quelli di provenienza EXTRA-UE.
Infine, se il veicolo è stato sottoposto alle prescritte procedure doganali d’importazione il limite di 60 giorni previsto come termine ultimo per immatricolare con targa italiana il veicolo viene elevato a 12 mesi dall’espletamento delle pratiche doga
Viene quindi sancita una stretta definitiva per i veicoli esteri appartenenti a cittadini che hanno richiesto la residenza in un comune italiano, prima il termine era di 6 mesi ma non veniva quasi mai rispettato per assenza di sanzioni adeguate.
Se devi immatricolare in Italia un veicolo estero visita la sezione dedicata alla nazionalizzazione dei veicoli esteri.
Affidati alla Delegazione ACI di Castel San Giorgio, siamo in grado di consegnare in pochi giorni dalla richiesta le nuove targhe italiane ed il libretto di circolazione, operiamo con successo su veicolo provenienti da ogni stato europeo e non.
Queste sono solo informazioni sommarie data la complessità e varietà della materia, se hai necessità di una nostra consulenza gratuita o di ulteriori informazioni Vieni a trovarci, siamo a Castel San Giorgio (SA) in via Giliberto Petti, 21. Chiamaci allo 0815161747 oppure compila l’apposito form di richiesta.
Se vuoi un preventivo o vuoi essere certo che la documentazione in tuo possesso è valida ai fini dell’immatricolazione in Italia invia una mail con la scansione dei documenti descrivendo la tua situazione a info@studioemmeduesas.it ed in breve tempo riceverai un preventivo per il costo della pratica ed una valutazione sui documenti allegati.
Mossa elettorale o realtà? É possibile abolire il bollo auto? Sono sempre più insistenti le voci secondo cui il premier Matteo Renzi starebbe valutando l’abolizione del bollo auto, una delle tasse più invise agli Italiani, vediamo cosa c’è di vero e analizziamone la fattibilità come misura. Sul cosa c’è di vero è facile rispondere, poco o niente. Nessun proclama ufficiale, nessun minimo accenno all’argomento, solo voci di corridoio che vedono il premier alle prese con questa sua idea e voci che montano dal popolo di internet, sulla cui rispondenza a realtà sorgono molti dubbi. Numerosi sono i blog nei quali viene paventata addirittura una ipotetica illegalità del bollo auto, con da una parte l’unione europea che intima l’Italia di abolire questo balzello, a dir loro, non più presente in nessuno stato, e dall’altra i nostri politici che pur di non rinunciare ai quasi 7 miliardi di € annuali, si tale è l’entità del gettito erariale indotto dal bollo auto, sono disposti a pagare le pesanti sanzioni comunitarie. La non rispondenza a realtà di tali voci è facilmente rintracciabile andando a vedere cosa succede in Europa, nei quattro maggiori stati insieme all’Italia. In Germania il bollo esiste eccome, e non è neanche tanto diverso dalla tassa presente in Italia, arrivando a costare per i cittadini tedeschi mediamente 80€ meno rispetto ai nostri connazionali. In Gran Bretagna e Spagna la tassa è presente, ed è mediamente simile per entità a quella Italiana. Infine in Francia il bollo auto va mano diminuendo con la vetustà del veicolo, fino a scomparire al compimento del decimo anno di vita. Di conseguenza è vero che in Italia è più alta la tassa automobilistica, ma non si venga a dire che non è presente in nessun’altro stato dell’unione europea, fare una cosa del genere significherebbe fare volutamente disinformazione al fine, doloso, di far montare il malumore popolare. Seguono poi le voci secondo cui il bollo auto sarebbe una tassa non equa e quindi illegale. Nello specifico le ragioni che stanno alla base di tali affermazioni non sono del tutto campate in aria, infatti il bollo auto cosi come esistente nel nostro paese non colpisce il reale valore del veicolo, non colpisce il reale utilizzo del veicolo ed infine colpisce solo per una parte più che marginale il reale inquinamento prodotto dal veicolo. Queste voci vorrebbero sostituire il bollo auto con un aumento del costo del carburante in modo tale da ottenere cosi una tassa più vicina alla realtà sulla quale deve intervenire. Altre voci spingono verso l’illegalità del bollo auto per l’essenza stessa della tassa. Ricordiamo infatti che il bollo auto è una tassa introdotta con Decreto del Presidente della Repubblica n° 39 del 1953 stante la necessità dello stato Italiano di introitare parte del denaro necessario alla costruzione delle autostrade e delle strade statali. La norma rimase invariata fino al 1982 quando venne trasformata in tassa sulla proprietà del veicolo, ed in base alla quale la tassa era dovuta anche per i mezzi non circolanti. Nel 1999 infine le competenze alla riscossione sono state delegate alle regioni. Appare quindi chiaro che la ratio della tassa automobilistica è passata dalla necessità di costruire nuove reti stradali a quello di “mantenere” per un buon 65% la regione di residenza. Rimane infine lo scoglio forse insormontabile per l’abolizione del bollo auto, ovvero il fatto che esso rappresenta il 65% dell’introito totale delle Regioni ed in quanto tale non può essere eliminato se non studiando una copertura, formata sia di tagli che di nuove tasse, per il buco che si verrebbe così a creare sui conti regionali. I vari Presidenti di Regione sono detti scettici verso una possibile abolizione del bollo auto, e che senso avrebbe abolire una tassa per crearne una forse meno antipatica agli Italiani, ma che alla fine farebbe uscire dalle loro tasche lo stesso denaro? Dell’abolizione del bollo auto se ne parla ormai da più di un anno, da quando Matteo Renzi è diventato premier, ma se andiamo ad analizzare l’operato del premier stesso vediamo che va in direzione contraria rispetto un’ipotetica abolizione del bollo auto, tanto da reintrodurre a decorrere dal Gennaio 2015 la tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico tra il ventesimo ed il trentesimo anno di vita. Per il momento il nostro consiglio è quello di non dare peso alle voci che circolano così da non ingenerare un malumore per una mancata abolizione che più che mancata è una abolizione forse mai neanche pensata. Oggi il bollo auto, per quanto possa essere antipatico, è una tassa come le altre, va pagata in quanto tale e se non si paga per tempo si è costretti a dover corrispondere sanzioni in aggiunta alla tassa che arrivano velocemente anche al 30% della tassa stessa. Visita la sezione del sito dedicata al bollo auto o l’approfondimento dedicato al bollo delle auto storiche.
AGGIORNAMENTO COVID-19 Si comunica alla clientela che l’Automobil Club ha previsto per i soci con tessera scaduta al 31/03/2020 la proroga dei servizi fino al 30/04/2020 in caso di rinnovo dell’associazione.
L’Automobile Club d’Italia riserva ai propri soci un’ampia gamma di servizi di assistenza, garantiti in Italia e all’estero, sia su strada che nelle diverse situazioni di vita quotidiana.
La tutela compresa nella tessera ACI è assolutamente esclusiva, poiché riguarda la persona del socio e la sua famiglia in viaggio e a domicilio e non semplicemente il veicolo.
Il servizio tradizionale è rappresentato dal soccorso stradale, disponibile in qualunque giorno, a qualsiasi ora, in Italia e all’estero, sia per l’auto “associata” – anche se il socio non sia a bordo – sia su tutti gli altri veicoli su cui lo stesso si trovi a viaggiare.
I soci ACI hanno diritto a richiedere alla Centrale Operativa ACI Global (803.116 dall’Italia e 02.66.165.116 dall’estero), nelle diverse situazioni di necessità o emergenza, il traino del veicolo presso un’officina convenzionata o anche in altro luogo indicato al momento del soccorso.
In alternativa, è inoltre disponibile il servizio di dépannage, che – quando possibile – mette in condizioni di ripartire immediatamente.
I servizi a disposizione dei soci e dei loro familiari comprendono poi, a seconda dei casi e delle esigenze: auto sostitutiva per la prosecuzione del viaggio o in caso di furto auto a casa per guasto o incidente, anche dall’estero rimborso delle spese per il rientro a casa ovvero per gli spostamenti in taxi e il soggiorno sul luogo dell’evento Medico Pronto per un’assistenza sanitaria sempre a disposizione in viaggio e a casa con l’invio di specialisti (pediatra e cardiologo) per i titolari di tessera ACI Gold. Tutela legale per le controversie derivanti da incidente stradale. Molte persone hanno il soccorso stradale già compreso nella polizza auto, ma è bene sapere che il servizio offerto dalle compagnie assicurative, che è comunque a pagamento per un importo di oltre € 35,00 e che è un servizio che ha leseguenti limitazioni: servizio di carro attrezzi limitato alla sola vettura assicurata è compresa una concorrenza sino ad € 200,00 di spese di carro attrezzi, oltre sono a carico dell’utente, ed un ipotetico soccorso tra Roma e Napoli costa ben oltre 200,00 € è un servizio reso una sola volta nell’arco di 12 mesi è un servizio limitato alla sola prestazione di carro attrezzi E’ conveniente quindi spendere una cifra che varia tra i 35 € ed i 60 € per un servizio cosi limitato? Con ACI, spendendo più o meno la stessa cifra, hai un servizio decisamente più completo, un vero scacciapensieri: soccorsi illimitati al veicolo associato nell’arco di 12 mesi soccorsi al socio anche se non è a bordo del veicolo associato, quindi anche se guida il veicolo della moglie, oppure se è passeggero in un veicolo di un amico auto sostitutiva in numerose casistiche, fino a 30gg in caso di furto del veicolo associato è valido in tutto il territorio europeo, compresi i paesi del Nord-Africa su qualsiasi mezzo, autovettura, motociclo, ciclomotore, autocarro. camper, minicar, rimorchio da diritto al rientro gratuito del veicolo in panne al domicilio del socio, sia che ci si trovi in Italia sia dall’estero paga taxi ed albergo a tutti i trasportati in caso di veicolo in panne consente al socio di accedere a numerosi altri servizi quali a titolo esemplificativo: Bollo Sicuro – Assistenza medico-sanitaria – Tutela legale – Rimborso spese viaggio – Auto sostitutiva – Auto a casa – Sconti con numerose convenzioni – Falegname, Fabbro, Elettricista – Idraulico a casa Gratis e tantissime altre prestazioni Il servizio di soccorso stradale offerto dalle compagnie assicurative è quindi molto limitato per il costo che paghi. Chiedi al tuo assicuratore se è compreso nella tua polizza e quanto costa, ed informalo che al rinnovo non hai intenzione di sottoscriverlo nuovamente.
Siamo al tuo fianco con i nostri servizi 24h su 24,a casa, in strada e in viaggio.
LA PIÙ RICCA DI SERVIZI, PER TE, LA TUA FAMIGLIA, IL TUO VEICOLO ACI Gold ti offre il top dell’assistenza al veicolo e dell’assistenza medico-sanitaria per te e la tua famiglia, in Italia e all’estero, a casa e in viaggio. Scopri di più
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L’intestatario della Carta di Circolazione deve, entro 48 ore dallo smarrimento o furto o distruzione, fare denuncia presso gli organi di Polizia, i quali rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di circolazione. La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.
Se invece i dati sulla Carta risultassero poco leggibili allora l’intestatario può richiederne un duplicato per deterioramento.
Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione è fatto obbligo al denunciante di distruggerla.
Una volta resa la denuncia, l’autorità di Polizia comunicherà all’interessato se riceverà il duplicato direttamene a casa, a cura dell’Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure se dovrà recarsi presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.
SE LA DUPLICAZIONE È TECNICAMENTE POSSIBILE l’Ufficio Centrale Operativo provvede a predisporre il duplicato della Carta di Circolazione e ad inviarlo direttamente a casa dell’utente; il pagamento in contrassegno è di poco inferiore ai 20 euro.
Se entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve telefonare al numero verde 800.232323.
SE LA DUPLICAZIONE NON È TECNICAMENTE POSSIBILE l’utente può rivolgersi presso di noi per chiedere il duplicato della Carta di Circolazione. Il costo finale sarà maggiorato dall’imposta di bollo e dai diritti di agenzia.
30/04/2020 Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, come modificati dall’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) recanti disposizioni i cui effetti incidono sulle scadenze dei documenti di circolazione, sul differimento dei termini delle operazioni tecniche e sulle attività indifferibili da rendersi in presenza presso gli UMC.
Art. 103, comma 2 – Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione Il comma 2 dell’art. 103, della richiamata legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.” Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile: agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni; alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CdS; alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo. Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020. Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione. Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti alle scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR. Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento. Attività indifferibili da rendersi in presenza presso gli UMC
Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020); Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020); Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020) Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli; Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020); Visite periodiche ATP; Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020); Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN); Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci; Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia; Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri; Autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo; Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020); Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020); Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020); Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).
Documento Unico: decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 146 del 21 aprile 2020, avvio seconda fase di attuazione della riforma.
Seconda fase di attuazione della riforma Dal 4 maggio 2020 entreranno a regime le procedure predisposte per la gestione obbligatoria delle operazioni di minivoltura e di cessazione dalla circolazione per demolizione e per esportazione (sia verso Paesi UE sia verso Stati extraUE), il cui utilizzo è già operativo dal 17 febbraio 2020. Dal 4 maggio 2020, pertanto, non verranno più emessi il CDPD e il certificato di radiazione e le predette procedure consentiranno esclusivamente l’emissione: del DU non valido per la circolazione (nel caso di minivoltura); della ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione; del tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU e della ricevuta di avvenuta cessazione dalla circolazione per esportazione. Sempre a decorrere dal 4 maggio 2020, le procedure per la gestione in via facoltativa delle operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, anch’esse già operative dal 17 febbraio 2020, consentiranno esclusivamente l’emissione del DU e pertanto, anche in tal caso, non sarà più rilasciato il CDPD. L’utilizzo facoltativo delle procedure per la gestione delle operazioni da ultimo richiamate diverrà obbligatorio a partire dal 1° giugno 2020. Inoltre, dal 4 maggio 2020 diverranno operative anche le procedure predisposte per la gestione, in via obbligatoria, delle operazioni di rilascio del duplicato del DU in caso di; cancellazione delle intestazioni obbligatorie annotate sul DU ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.; sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento dell’originale. Si rammenta, infine, che le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati fino al 3 maggio 2020 mantengono la loro validità (così come quelli che continueranno ad essere emessi sino al 31 ottobre 2020, data entro la quale la totalità delle nuove procedure dovrà entrata a pieno regime), fino a quando non intervenga la necessità di espletare una nuova operazione che imponga il rilascio del DU.
25/03/2020 Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) – decreto dirigenziale del Capo Dipartimento Trasporti n. 12 del 25 marzo 2020 – Rimodulazione dei termini relativi alla prima fase di attuazione della riforma.
Novità introdotte dal DD n. 12 che entreranno in vigore a decorrere dal 30 marzo 2020: sono anzitutto sospesi i livelli minimi di operatività richiesti agli STA (v. percentuali indicate nella “SCHEDA 3 – LE FASI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DAL 1° GENNAIO 2020” – Vs. 1.0 del 9/03/2020); l’utilizzo obbligatorio delle nuove procedure, per la gestione delle minivolture, delle cessazioni per demolizione e delle cessazioni per esportazioni, produrrà l’emissione del DU solo a partire dal 4 maggio 2020 (e non più dal 3 aprile 2020); l’utilizzo facoltativo delle nuove procedure, per la gestione delle immatricolazioni, delle reimmatricolazioni e dei trasferimenti di proprietà, diverrà obbligatorio a partire dal 1° giugno 2020; resta confermato, invece, che anche per detti procedimenti , nel caso di utilizzo delle nuove procedure, il DU verrà rilasciato a partire dal 4 maggio 2020. Nell’allegato successivo tutte le operazioni dalle quali verrà emesso, già dal 4 maggio 2020, il nuovo Documento unico di circolazione (DU).
Dal 6 maggio 2020 entrerà in vigore l’emissione del Documento Unico di Circolazione per alcune tipologie di formalità. In seguito, secondo una calendarizzazione specifica, tale emissione riguarderà sempre più numerose formalità fino alla data di regime prevista al 31 ottobre 2020. Per aggiornamenti sui comunicati e sulla calendarizzazione si rimanda alla sezione NEWS pratiche auto.
La ricerca consente di individuare i veicoli che sono o sono stati di proprietà del soggetto per il quale è richiesta la Visura. Esistono quindi due tipi di interrogazioni:
visura nominativa attuale;
visura nominativa storica.
In entrambi i casi la ricerca è effettuata tramite il codice fiscale del soggetto per il quale è richiesta la visura.