Ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada esiste in capo all’acquirente un obbligo di trascrizione del passaggio di proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita.
Se ciò non avviene e l’acquirente quindi non trascrive il passaggio di proprietà il venditore rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In questo caso può essere chiamato a rispondere di danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada, etc.
I danni provocati a persone o cose sono responsabilità dell’intestatario del veicolo, ricadendo la sola responsabilità penale in capo al guidatore mentre la responsabilità civile spetta sempre e comunque a chi risulti intestatario del veicolo presso il PRA di competenza. Nella responsabilità civile rientrano anche il mancato pagamento di uno o più tasse d proprietà, di contravvenzioni al codice della strada, ed ogni altra incombenza tributaria possa riguardare il veicolo.
Se il passaggio di proprietà non è stato trascritto è possibile:
- Il ricorso al Giudice di pace o Tribunale ordinario
- La trascrizione a tutela del venditore
- La perdita di possesso per indisponibilità del mezzo con dichiarazione sostitutiva che interrompe l’obbligo del pagamento del bollo auto.
RICORSO ALLA MAGISTRATURA
Tramite ricorso al Giudice di pace o al Tribunale ordinario (secondo il valore della causa se superiore o meno ai 5000,00 €) è possibile ottenere sentenza che attesti la perdita del possesso del veicolo per vendita con data retroattiva al giorno dell’autentica dell’atto di vendita. Requisito essenziale è l’essere in possesso di una fotocopia dell’atto di vendita e di altra documentazione a comprova della transazione, testimonianze ed ogni altra situazione che possa agevolare una decisione positiva del giudizio
Questa è l’unica soluzione che permette di ottenere un risultato REALMENTE EFFICACE garantendo la retroattività della perdita del possesso alla data dell’effettiva vendita del veicolo con possibilità quindi di ottenere anche gli sgravi delle pendenze tributarie.
TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE
Nel raro caso il venditore sia in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può richiedere al PRA il passaggio di proprietà “a tutela del venditore”. Se non è più in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può fare un nuovo atto di vendita, ma in questo caso l’atto avrà efficacia della nuova data di autentica della firma del venditore.
I costi di trascrizione sono a totale carico del venditore, ed ammontano orientativamente al costo del trasferimento di proprietà del veicolo oggetto di controversia con l’aggiunta delle sanzioni ed interessi legali calcolati dal giorno di autentica dell’atto di vendita (circa il 35% del costo totale)
É necessario essere in possesso dell’originale dell’atto di vendita.
PERDITA DI POSSESSO PER INDISPONIBILITA DEL MEZZO
In caso non si sia in possesso dell’originale dell’atto di vendita né di una sua fotocopia l’unica azione esperibile è quella di far annotare al PRA una perdita di possesso per indisponibilità del mezzo mediante una dichiarazione sostitutiva.
Essa ha un valore sono a fini tributari consentendo di non pagare la tassa automobilistica dal periodo tributario immediatamente successivo a quello in cui si è dichiarato la perdita di possesso, NON ha quindi efficacia retroattiva e rimangono a carico del venditore tutte le tasse automobilistiche precedenti, nonché tutte le contravvenzioni, anche future, ed ogni altro onere tributario relativo al veicolo.
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