Veicoli storici

Veicoli storici

Per i veicoli storici ultratrentennali si paga l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura ridotta.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato);
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;

Per gli autoveicoli l’IPT è ridotta a euro 51,65.

Per i motoveicoli l’IPT è ridotta a euro 25,82.

Per usufruire della riduzione, l’interessato, deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) indicando gli estremi di legge (art. 63, comma 4, della L. 342/2000).

A partire dal 1° gennaio 2015, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, non godono più delle agevolazioni IPT i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali (costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta).

A tale regola generale fa eccezione la Provincia autonoma di Bolzano che ha confermato che alle autovetture, agli autoveicoli per trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone per uso privato, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l’agevolazione IPT prevista per i veicoli storici. Inoltre la Provincia ha confermato l’esenzione IPT per tutti i motocicli, anche nel caso in cui siano ultratrentennali o ultraventennali di interesse storico e collezionistico.


REGIONE CAMPANIA

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.


Veicoli ultratrentennali
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:


• costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
• non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:

l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria

Euro 31,24 per gli autoveicoli
Euro 12,50 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.


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